Obbligo di green pass a lavoro: le nuove regole – Babboleo

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Oggi, 15 ottobre, è scattato l’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, in applicazione delle nuove linee guida contenute nel Dpcm firmato da Draghi. Resta consentito senza certificazione verde l’accesso a tutti i servizi essenziali.

Le modalità per ottenere il green pass restano le stesse:
– aver effettuato il vaccino almeno da 14 giorni
– risultare negativi al tampone
– essere guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi

1) Categorie sottoposte all’obbligo
– tutti i lavoratori, nel settore pubblico e privato
– Partite iva (idraulici, elettricisti, etc.)
– Colf, badanti, baby sitter
– Soggetti con cariche elettive (governatori, sindaci, consiglieri, etc.)

2) Categorie escluse dall’obbligo
– Avvocati difensori
– Testimoni di parte
– Periti e consulenti di parte

3) Soggetti esenti per comprovati motivi di salute
Per coloro i quali non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute basterà presentare la certificazione di esenzione rilasciata dal medico.

4) Vaccinati con prima dose in attesa di certificato
La Liguria è la prima regione che offre tamponi gratis a tutti i lavoratori che si sono vaccinati e che stanno aspettando il green pass, scaricabile solo dopo 12 giorni dalla somministrazione e valido dal 15° giorno dal vaccino.

5) Sanzioni
Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, a tappeto o a campione, non inferiori al 20%, tramite l’app ‘VerificaC19‘ o altre strumentazioni automatizzate.
L’accesso al luogo di lavoro non è consentito a chi sia sprovvisto di green pass valido o si rifiuti di esibirlo. Questo sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione di un certificato valido, includendo nel periodo di assenza anche eventuali giornate festive o non lavorative.
Non è consentito che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che lo stesso sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Tale obbligo è esteso ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività, ad esclusione di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.

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